La credibilità del progetto agli occhi delle banche partner è ovviamente condizionata dalla condotta di tutti mediatori associati alla UMCI.

Ecco perché è stato realizzato un codice di autodisciplina, che è un insieme di regole basilari e semplici da seguire, alle quali si deve improntare l'operato del mediatore creditizio deontologicamente corretto.

Un vero fattore competitivo, utile a tutta la categoria per sancire la propria professionalità. Nella sostanza, il rispetto della correttezza nei rapporti con banche e clienti.


CODICE DI AUTODISCIPLINA

  1. Ogni Mediatore Creditizio aderente alla Rete UMCI è un libero professionista che in piena libertà, autonomia ed indipendenza, con propria organizzazione e mezzi, mette in relazione banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

  2. Ogni Aderente che svolge abitualmente, anche se non a titolo esclusivo, l'attività di mediazione creditizia è tenuto all'iscrizione all'Albo dei Mediatori Creditizi tenuto presso la Banca d'Italia.

  3. L'Aderente, nell'esercizio della propria attività professionale, deve comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede.
    Esso inoltre, nello svolgimento della propria attività, deve rispettare il segreto professionale. E' infatti suo compito richiedere e far rispettare la massima riservatezza anche ai propri dipendenti, collaboratori e a tutte le persone che partecipano allo svolgimento dell'attività professionale.

  4. L'Aderente ha il dovere di mantenere alto il livello della propria preparazione professionale mediante un costante aggiornamento al fine di garantire una prestazione sempre più qualificata: deve conoscere il sistema bancario e creditizio nonché le leggi ed i regolamenti relativi allo svolgimento della propria attività professionale.

  5. Nell'accettazione di un incarico, l'Aderente deve valutare obiettivamente di essere in grado di espletarlo con adeguata competenza. Dovrà sempre pubblicizzare il proprio numero di iscrizione all'Albo e eventualmente il numero di iscrizione all'Albo della Società per la quale opera, precisando se del caso il ruolo di UMCI quale Rete di Collegamento.
    L'Aderente deve operare in base ad un incarico conferito in forma scritta e nel quale, oltre alla chiarezza degli accordi, si definisca il tipo di prestazione e l'ammontare della provvigione dovuta dal Cliente.
    L'incarico dovrà essere definito nel tempo.

  6. Ogni singolo Aderente deve comportarsi con lealtà nei confronti degli altri Aderenti alla Rete, evitando con il proprio comportamento di procurarsi vantaggi a loro danno.
    In particolare deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti o pareri sull'attività professionale di un collega ed in particolare sulla sua condotta o su suoi presunti errori od incapacità. Ove venga a conoscenza che di uno stesso affare è già stato investito un altro collega, deve rifiutare l'incarico, fino a quando l'incarico del collega non sia scaduto, rinunciato o revocato.

  7. Il principio di lealtà, alla base dei rapporti tra colleghi, deve intendersi esteso anche ai rapporti con UMCI, tanto a livello nazionale che locale, alla quale il singolo dovrà prestare la sua collaborazione.

  8. Ogni Aderente può divulgare e pubblicizzare la propria adesione alla rete nazionale di UMCI; l'utilizzo del relativo Marchio (così come previsto nel contratto), con specificazione della qualifica di Aderente o Partecipante, dovrà essere autorizzato caso per caso.

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